Trasparenza retributiva: Attuazione della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo

08/06/2026, 08:32

Principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore - in vigore dal 7 giugno 2026

Il Decreto legge recepisce la Direttiva UE
Il Decreto legge recepisce la Direttiva UE

Il decreto legislativo recepisce la direttiva (UE) 2023/970 e mira a rafforzare il principio di parità salariale per lavoro uguale o di pari valore, introdurre obblighi di trasparenza retributiva e prevedere meccanismi di controllo, monitoraggio e tutela contro le discriminazioni salariali di genere. Segue una sintesi dei principali contenuti:

Ambito di applicazione

  • Vale per datori di lavoro pubblici e privati.
  • Copre i rapporti subordinati (tempo determinato, indeterminato, part‑time), incluse posizioni dirigenziali.
  • Esclusi apprendistato, lavoro domestico, intermittente.

Criteri per stabilire “stesso lavoro” o “lavoro di pari valore”

  • Basati su criteri oggettivi e neutri rispetto al genere: competenze, responsabilità, condizioni di lavoro.
  • Presunzione di conformità se si applica un CCNL delle organizzazioni più rappresentative.

Trasparenza prima dell’assunzione

  • Obbligo per il datore di indicare retribuzione iniziale o fascia nell’annuncio.
  • Vietato chiedere al candidato informazioni sulle retribuzioni pregresse.
  • Selezioni e bandi devono essere neutri rispetto al genere.

Trasparenza interna

  • I lavoratori hanno diritto di conoscere i criteri retributivi e di progressione economica nonché le informazioni sui livelli retributivi medi disaggregati per sesso, per la medesima categoria.
  • Divieto di clausole che impediscano al lavoratore di condividere la propria retribuzione.

Comunicazione del divario retributivo (obbligo per aziende ≥ 100 dipendenti)

Dati da comunicare:

  • divario retributivo medio e mediano (complessivo e per componenti variabili);
  • percentuale di donne e uomini in ciascun quartile retributivo;
  • differenze retributive per categoria.

Frequenza:

  • ≥ 250 dipendenti: ogni anno dal 2027
  • 150–249: ogni 3 anni dal 2027
  • 100–149: ogni 3 anni dal 2031

Valutazione congiunta delle retribuzioni

Obbligatoria se emerge un gap ≥ 5% in una categoria non giustificato da criteri oggettivi e il datore non corregge entro 6 mesi. Include analisi delle differenze, motivazioni, misure correttive e verifica dell’efficacia.

Protezione dei dati

  • I dati retributivi devono rispettare il GDPR.
  • Accesso riservato a rappresentanti dei lavoratori, ispettorato e organismi per la parità quando può emergere la retribuzione individuale.

Tutela e sanzioni

  • In caso di discriminazioni si applicano gli strumenti del Codice delle pari opportunità (D.Lgs. 198/2006).
  • Tutela da ritorsioni per chi esercita i diritti di trasparenza.

Monitoraggio

Istituito un organismo di monitoraggio presso il Ministero del Lavoro che raccoglie e pubblica i dati sul divario retributivo, analizza le cause del gap e invia report periodici alla Commissione europea.


Una volta acquisiti i pareri parlamentari, il provvedimento tornerà in Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, della quale daremo apposita comunicazione.

Allegato da scaricare: Decreto legislativo


Ufficio di Roma/ap

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